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Autofattura per gli acquisti esteri, tre codici da non confondere

Chi acquista beni o servizi da un fornitore estero deve autofatturare con i codici TD17, TD18 o TD19: termini diversi (15 o 12 giorni) e, dal 2024, sanzioni da 500 a 10.000 euro se si sbaglia. Come li distingue il gestionale e come si evita l'errore più comune.

Redazione Software B2B · 5 settembre 2026

Chi acquista beni o servizi dall’estero autofattura con TD17, TD18 o TD19: sbagliare termine costa una sanzione. I tre codici non sono intercambiabili, e ognuno porta con sé una scadenza diversa per l’invio al Sistema di Interscambio.

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Chi importa servizi digitali, licenze software o consulenze da un fornitore extra o intra UE deve integrare da solo il documento con l’IVA italiana, scegliendo il codice giusto in base alla natura dell’acquisto. Non è un dettaglio tecnico da rimandare al commercialista a fine mese: TD17 e TD18 lasciano 15 giorni di margine dal ricevimento della fattura estera, TD19 appena 12 giorni dall’operazione. Da settembre 2024 la sanzione per chi salta il termine va da 500 a 10.000 euro, o al 5% dell’imponibile con minimo 1.000 euro se l’operazione non risulta nemmeno in contabilità. Per chi acquista dall’estero ogni mese, un errore sistematico si moltiplica per ogni fornitore e ogni liquidazione IVA trimestrale o mensile.

Cosa distingue davvero TD17, TD18 e TD19?

Il criterio non è il paese del fornitore, ma cosa si acquista e da dove parte fisicamente il bene. TD17 copre i servizi ricevuti da un soggetto estero, UE o extra UE: consulenze, licenze software, pubblicità digitale, hosting, tutto ciò che rientra nel reverse charge sui servizi. TD18 riguarda l’acquisto di beni intracomunitari: un fornitore in un altro Paese UE vende senza applicare l’IVA nel proprio Stato, e l’imposta va assolta in Italia dall’acquirente. TD19 si usa invece quando il bene, pur venduto da un soggetto estero, si trova già fisicamente in territorio italiano: non c’è importazione da gestire in dogana, ma l’IVA resta a carico di chi compra, secondo l’articolo 17 comma 2 del DPR 633/1972. Confondere TD18 con TD19 è l’errore più comune tra chi gestisce acquisti intracomunitari saltuari: il criterio decisivo è la posizione del bene al momento della cessione, non la nazionalità di chi lo vende.

Quanto tempo c’è per emettere l’autofattura?

Per TD17 e TD18 il termine ordinario è il 15° giorno del mese successivo al ricevimento della fattura del fornitore estero o al momento di effettuazione dell’operazione, se anteriore. Per TD19 la finestra si restringe a 12 giorni dalla data dell’operazione, lo stesso termine previsto per una fattura immediata ordinaria. La differenza tra i due termini non è casuale: TD19 riguarda beni già presenti in Italia, quindi tracciabili con la stessa tempistica di una cessione interna, mentre TD17 e TD18 concedono più margine perché il documento di riferimento arriva da un fornitore che non emette fattura elettronica italiana e i tempi di ricezione variano.

Cosa si rischia davvero se il termine salta?

Dal 1° settembre 2024 il decreto legislativo 87/2024 ha riscritto le sanzioni sul reverse charge dell’articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 471/1997: la sanzione fissa per l’omessa o tardiva integrazione va da 500 a 10.000 euro quando l’operazione risulta comunque dalla contabilità. Se invece l’acquisto non è tracciato in alcun modo, la sanzione sale al 5% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro. Prima della riforma il tetto massimo arrivava a 20.000 euro: la cornice si è ristretta, ma resta comunque un costo che si somma per ogni fornitore e ogni periodo di liquidazione in cui l’errore si ripete. Chi si accorge in ritardo di un’autofattura mancata può ancora ricorrere al ravvedimento operoso, che riduce la sanzione a un ottavo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la dichiarazione IVA dell’anno della violazione.

Come si crea materialmente il documento?

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente, sul portale Fatture e Corrispettivi, una procedura guidata per generare TD17, TD18 e TD19 senza passare da un software di terze parti: basta indicare i dati del fornitore estero, l’imponibile e l’aliquota IVA italiana da applicare. Nella pratica quotidiana di una PMI con più di qualche acquisto estero al mese, però, la generazione manuale rallenta chi deve incrociare ogni fattura ricevuta con la scadenza corretta: la maggior parte dei gestionali in uso nelle aziende italiane automatizza il riconoscimento del codice corretto a partire dal Paese del fornitore e dalla natura della riga acquistata, riducendo il margine di errore proprio dove si annida di più, nella scelta tra TD18 e TD19.

Domande frequenti

Serve l’autofattura anche per acquisti di modesto importo? Sì, non esiste una soglia minima sotto la quale l’obbligo di reverse charge non si applica: anche un acquisto di pochi euro da un fornitore estero richiede l’integrazione con il codice corretto.

Cosa cambia se il fornitore è extra UE invece che UE? Per i servizi il codice resta TD17 in entrambi i casi. Per i beni, un acquisto da fornitore extra UE passa di norma dalla bolletta doganale di importazione, non dall’autofattura: TD18 e TD19 riguardano beni che restano nel perimetro UE o già presenti in Italia.

L’autofattura TD19 sostituisce la fattura del fornitore estero? No, si affianca alla fattura ricevuta: il documento del fornitore resta la prova dell’operazione, l’autofattura elettronica è l’atto con cui l’acquirente italiano assolve l’IVA che il venditore non ha applicato.

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