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Regime OSS: la scadenza del 31 ottobre e cosa cambia nel gestionale

Il regime OSS impone di applicare l'IVA del paese del cliente sopra i 10.000 euro di vendite a distanza nella UE: la dichiarazione del terzo trimestre 2026 scade il 31 ottobre. Come si registra il regime e cosa deve cambiare nel software di fatturazione.

Redazione softwareb2b · 30 settembre 2026

Il regime OSS impone di dichiarare l’IVA con l’aliquota del paese del cliente: la dichiarazione del terzo trimestre 2026 scade il 31 ottobre, con versamento tramite F24 entro la stessa data.

Scadenza: dichiarazione e versamento OSS del terzo trimestre 2026 (luglio-settembre) entro il 31 ottobre 2026. La scadenza non slitta se cade di sabato, domenica o festivo.

Perché ti riguarda

Superare 10.000 euro di vendite a distanza verso consumatori di altri paesi UE nell’anno solare precedente fa scattare l’obbligo di applicare l’IVA del paese del cliente su ogni ordine, non più quella italiana al 22%. Chi vende online in dropshipping, e-commerce diretto o marketplace verso clienti privati in Francia, Germania o Spagna e ha già superato quella soglia, ma continua a fatturare con l’aliquota italiana perché il gestionale non è stato riconfigurato, sta probabilmente versando un’IVA sbagliata da mesi. Il rischio non è teorico: riguarda ogni PMI che vende all’estero online, anche senza saperlo, perché la soglia dei 10.000 euro si supera in fretta con pochi ordini di valore medio.

Quando scatta l’obbligo del regime OSS?

La soglia di 10.000 euro è unica e cumulativa a livello europeo: si calcola al netto dell’IVA sul totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e dei servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, servizi elettronici) realizzate verso consumatori di tutti i paesi UE nell’anno solare precedente, non paese per paese, secondo quanto riportano Fiscomania ed Eurofiscalis. Sotto quella soglia, un’impresa italiana può continuare ad applicare l’IVA italiana e dichiararla come una vendita nazionale qualsiasi. Superata la soglia, l’IVA è dovuta nel paese del cliente finale, con l’aliquota vigente in quel paese: a quel punto restano due strade, aprire una posizione IVA in ogni stato membro dove si vende oppure registrarsi al regime OSS per centralizzare dichiarazione e versamento in un unico portale gestito dall’Agenzia delle Entrate. La registrazione si fa dall’area riservata del portale OSS con la propria partita IVA italiana, e produce effetto dal primo giorno del trimestre civile successivo alla richiesta: chi supera la soglia a metà trimestre deve quindi continuare ad applicare correttamente l’IVA estera anche prima che l’iscrizione diventi operativa.

Cosa deve cambiare nel software di fatturazione?

Il punto pratico su cui inciampano più PMI non è la soglia, è il gestionale. Molti software di fatturazione nascono con un solo campo aliquota IVA flessibile, pensato per i casi italiani ordinari, e continuano a emettere documenti con il 22% anche dopo che l’azienda ha superato la soglia OSS: il risultato è una dichiarazione trimestrale sbagliata e un versamento IVA che non corrisponde a quanto realmente dovuto in ciascun paese. Prima di aprire il primo trimestre coperto da OSS, il gestionale o la piattaforma e-commerce vanno configurati con le aliquote dei singoli paesi di destinazione, non con un’aliquota unica: alcuni sistemi gestionali più recenti hanno già implementato codici IVA dedicati per le aliquote dei ventisei paesi UE diversi dall’Italia, altri richiedono un intervento manuale o un modulo aggiuntivo di chi fornisce il software. Chi vende tramite Shopify, PrestaShop o un marketplace deve inoltre verificare che l’integrazione con il gestionale trasferisca l’aliquota corretta ordine per ordine, non solo l’importo totale incassato.

Cosa rischia chi non si adegua in tempo?

Un’aliquota sbagliata applicata per un intero trimestre non è un errore che si corregge con una nota di credito qualsiasi: va ricostruito ordine per ordine il paese di destinazione corretto prima di poter ripresentare una dichiarazione OSS coerente. Sul piano sanzionatorio, per fatturazione omessa, irregolare o con indicazione di un’imposta inferiore al dovuto è prevista una sanzione amministrativa proporzionale all’imposta non correttamente documentata; quando la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA, la sanzione fissa varia tra 250 e 2.000 euro, secondo la ricostruzione di Fiscomania. In entrambi i casi il ravvedimento operoso riduce l’importo se la correzione avviene spontaneamente ed entro i termini previsti, ma richiede prima di tutto di aver individuato l’errore, un passaggio che un gestionale configurato correttamente evita a monte invece di doverlo rimediare a trimestre chiuso.

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